Sez. U, Ordinanza n. 24906 del 25/11/2011 (Rv. 620047 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 - Clausola di deroga convenzionale alla giurisdizione - Prospettato abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art.9 della legge 18 giugno 1988, n. 192 - Natura contrattuale - Configurabilità - Operatività della deroga - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Controversia in materia di illeciti - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di abuso di dipendenza economica prospettato dall'attore, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1988, n. 1992, con riguardo agli esistenti rapporti commerciali regolati da un contratto di concessione per la distribuzione di veicoli prodotti dal concedente, l'allegazione di una censura attinente al programma di comportamento dovuto dal convenuto implica la qualificazione della introdotta controversia siccome afferente alla materia contrattuale e, come tale, oggetto di valida proroga della giurisdizione se, come nella specie ed ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n. 198), ad essa le parti abbiamo fatto espresso riferimento per tutte le controversie relative al contratto, assumendo quest'ultimo sia la funzione di fonte della pretesa, sia di fatto, congiunto ad altri, costitutivo della stessa. Ne consegue che la predetta controversia non è ascrivibile, ai sensi dell'art. 5 n. 3 della cit. Convenzione, alla diversa materia degli illeciti, che ha carattere residuale e non ricorre allorché sussista tra le parti una relazione giuridicamente rilevante, fondata su un obbligo liberamente assunto di cui una parte lamenti la violazione ad opera dell'altra. (Principio enunciato dalle Sezioni Unite, che hanno dichiarato il difetto della giurisdizione del giudice italiano a favore di quello della Svizzera, secondo la previsione contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 10/02/1992 num. 198, Legge 18/06/1998 num. 192 art. 9, Tratt. Internaz. 16/09/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)