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Sez. U, Ordinanza n. 27045 del 13/11/2008 (Rv. 605294 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 - Materia contrattuale - Azione di accertamento negativo dell'esistenza del negozio - Ricomprensione - Clausola di deroga convenzionale alla giurisdizione - Condizioni di validità.
Stato
decisa il 2008-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605294-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La clausola contrattuale che preveda una deroga convenzionale alla competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (resa esecutiva in Italia con la legge 10 febbraio 1992, n. 198), concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è efficace e vincola le parti - anche nel giudizio di accertamento negativo dell'esistenza del medesimo contratto, trattandosi di controversia contrattuale ai sensi dell' art. 5 della citata convenzione - se sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti contraenti, senza che l'autenticità di una sottoscrizione, sottoposta a perizia calligrafica, sia stata contestata.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 5, Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 17, Legge 10/02/1992 num. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)