Sez. 2, Sentenza n. 2482 del 24/07/1971 (Rv. 353495 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA - NELLA LOCAZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA - NELLA LOCAZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - LIMITI.*
Il locatore non risponde degli Atti illeciti compiuti dal conduttore fuori dell'orbita delle facolta attribuitegli con il contratto di locazione. Pertanto non puo configurarsi una responsabilita diretta o indiretta del locatore quando il danno prodotto ad un terzo dal locatario non dipenda dall'uso legittimo della cosa locata, poiche la locazione determina il passaggio della custodia dell'immobile e delle sue pertinenze al conduttore, che ne e costituito detentore. Sussiste tuttavia la responsabilita concorrente del locatore ove la cosa sia stata locata per un uso determinato al quale non sia idonea, e proprio da tale uso, contrattualmente consentito, sia derivato il danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)