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Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 29/05/1972 (Rv. 358612 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - OBBLIGO DI CUSTODIA - NECESSITA - ESTREMI - TRASFERIMENTO DELLA COSA IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA DELL'ORIGINARIO CUSTODE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358612-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - OBBLIGO DI CUSTODIA - NECESSITA - ESTREMI - TRASFERIMENTO DELLA COSA IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA DELL'ORIGINARIO CUSTODE - ESCLUSIONE.*

La presunzione di responsabilita a carico del custode, prevista dall'art 2051 cod civ, pur non postulando la nozione di custodia in senso tecnico giuridico a base contrattuale, non puo, all'opposto, neppure riferirsi ad una semplice potenziale disponibilita della cosa, senza Onere di vigilanza, intendendo lo spirito e la lettera della norma significare un effettivo, attuale potere fisico, un governo o un uso della cosa stessa, cui sia collegato il dovere di badare a che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi pregiudizio ad altri. Pertanto, allorquando tale potere, governo od uso sia stato, pur temporaneamente, trasferito ad altri - com'e nell'ipotesi di noleggio (nella specie, di un pattino) -, la presunzione di responsabilita ex art 2051 cod civ per i danni cagionati dalla cosa non puo farsi risalire all'originario custode, il cui dovere di vigilanza viene a cessare fin che la cosa stessa permanga nel godimento e nella disponibilita altrui. (V 2839'71, mass n 354052; 2482'71, mass n 353495; 1641'71, mass n (V 352076; 1361'70, mass n 347092).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)