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Sez. L, Sentenza n. 1999 del 30/03/1982 (Rv. 419841 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - INIDONEITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419841-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - INIDONEITÀ - LIMITI.*

Il conseguimento di una nuova occupazione, da parte del titolare di pensione d'Invalidità, ancorché in forza delle norme che regolano l'assunzione obbligatoria degli invalidi, non giustifica di per sè la revoca della pensione, atteso che tale revoca, nei confronti di soggetto non beneficiante di un effettivo miglioramento delle condizioni di salute, postula il positivo accertamento che detto recupero al lavoro sia stabile, non usurante, confacente alle attitudini dell'assicurato, nonché idoneo a garantirgli una possibilità di guadagno superiore alla misura minima prevista per il diritto a pensione, mediante un raffronto con le pregresse attività lavorative, od altre simili, in connessione delle quali si è svolto il rapporto assicurativo. (V 2895/79, mass n 399230; (V 936/77, mass n 384552).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 4, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)