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Sez. L, Sentenza n. 2895 del 19/05/1979 (Rv. 399230 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - IN VIRTU DELLE NORME SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI - REVOCA DELLA PENSIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399230-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - IN VIRTU DELLE NORME SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI - REVOCA DELLA PENSIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La revoca della pensione d'invalidita, per venir meno dei presupposti della garanzia assicurativa, si ha non solo quando il pensionato abbia recuperato quella determinata quota della sua capacita di guadagno in quella determinata attivita professionale che svolgeva al momento del pensionamento, ma anche quando abbia recuperato quella generica idoneita a reinserirsi, nel processo produttivo, con corrispondente risultato economico. E, pertanto, legittima la revoca della pensione nei confronti dell'assicurato che, in forza delle norme sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, abbia conseguito una nuova stabile occupazione, idonea ad assicurargli un adeguato reddito, con attivita non usurante e confacente alle sue attitudini. (V 936/77, mass n 384552; (V 2994/75, mass n 377090).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 4, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)