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Sez. 1, Sentenza n. 4510 del 22/02/1988 Ud. (dep. 12/04/1988) Rv. 178097 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITÀ PROBATORIA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178097-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITÀ PROBATORIA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo, pur essendo suscettibile di utilizzazione ai fini della prova, non può, tuttavia, essere considerata, come si desume dall'art. 348 comma terzo cod. proc. pen., né nella Forma, né nella sostanza, una testimonianza e cioè un elemento che consenta di ritenere provato un fatto solo perché una persona lo ha riferito. Ne consegue che l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo è subordinata ad un controllo "intrinseco", per accertarne l'attendibilità, ed "estrinseco" da operare mediante riscontri desumibili da dati obiettivi o da dichiarazioni di testimoni, di coimputati o di imputati di reati connessi. (V mass n 174871; (V mass n 176506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)