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Sez. 1, Sentenza n. 4009 del 04/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174871 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA FONDATA SULLA SEMPLICE CHIAMATA DI CORREO.*
Stato
decisa il 1986-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174871-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA FONDATA SULLA SEMPLICE CHIAMATA DI CORREO.*

La chiamata di correo, se effettuata in base a notizie che il propalatore ha avuto de relato, è una semplice notitia criminis che può costituire lo spunto per accertamenti, mentre se è effettuata per nozione diretta conseguente a percezione personale del chiamante, costituisce semplice indizio che il giudice, per il principio del libero convincimento, può valutare liberamente, ma che, tuttavia, onde non trasformare in arbitrio detto convincimento e non affidarlo a terzi - e di certo non qualificati - soggetti, prima di trasformarsi in prova deve essere "rivestita" da una rigorosa verifica, quanto alla attendibilità intrinseca ed estrinseca, e da una prudente valutazione. (nella specie la suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata poiché la formula dubitativa era stata adottata non perché fosse ritenuta la presenza di contrapposte prove, bensì perché si era ritenuto di equiparare la pura e semplice chiamata di correo - cioè un semplice indizio - ad una prova non piena). (Conf mass n 168981; (Conf mass n 172145; (Conf mass n 163155).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)