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Sez. 2, Sentenza n. 459 del 18/01/1983 (Rv. 425252 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DIRITTO ALL'ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART. 1224 COD. CIV. - DIRITTO AL MAGGIOR DANNO DI SVALUTAZIONE EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - DIFFERENZE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO FORMULATA NEL GIUDIZIO DI MERITO IN QUALITÀ DI PRESTATORE D'OPERA - SUCCESSIVA DOGLIANZA RELATIVA ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1224 COD. CIV. FORMULATA FACENDO VALERE LA DIVERSA QUALITÀ DI IMPRENDITORE - QUESTIONE NUOVA - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425252-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DIRITTO ALL'ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART. 1224 COD. CIV. - DIRITTO AL MAGGIOR DANNO DI SVALUTAZIONE EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - DIFFERENZE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO FORMULATA NEL GIUDIZIO DI MERITO IN QUALITÀ DI PRESTATORE D'OPERA - SUCCESSIVA DOGLIANZA RELATIVA ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1224 COD. CIV. FORMULATA FACENDO VALERE LA DIVERSA QUALITÀ DI IMPRENDITORE - QUESTIONE NUOVA - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il diritto al maggior danno di svalutazione ex art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., che spetta di diritto al prestatore d'opera e può essere determinato anche d'ufficio in caso di pronuncia di condanna al pagamento di crediti di lavoro, si differenzia nettamente, quanto ai presupposti e alle condizioni per la applicazione, dal diritto all'ulteriore risarcimento che, ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., spetta al creditore che abbia dimostrato di aver subito dall'inadempimento un danno maggiore rispetto agli interessi legali. Costituisce pertanto questione nuova, non deducibile per la prima volta con il ricorso per Cassazione, quella con la quale il creditore, dopo aver richiesto, davanti ai giudici del merito, la rivalutazione del suo credito invocando l'applicazione dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., e facendo valere la sua qualità di prestatore d'opera, si dolga della mancata attribuzione del diritto per non essere stato applicato l'art. 1224, comma secondo, cod. civ., facendo valere la diversa qualità d'imprenditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)