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Sez. 2, Sentenza n. 2822 del 21/03/1987 (Rv. 451940 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DIRITTO ALL'ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART. 1224 COD. CIV. - DIRITTO AL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - DIFFERENZE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO FORMULATA IN QUALITÀ DI PRESTATORE D'OPERA - SUCCESSIVA DOGLIANZA RELATIVA ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLO ART. 1224 COD. CIV. FORMULATA FACENDO VALERE LA DIVERSA QUALITÀ DI CREDITORE PECUNIARIO - QUESTIONE NUOVA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451940-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DIRITTO ALL'ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART. 1224 COD. CIV. - DIRITTO AL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - DIFFERENZE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO FORMULATA IN QUALITÀ DI PRESTATORE D'OPERA - SUCCESSIVA DOGLIANZA RELATIVA ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLO ART. 1224 COD. CIV. FORMULATA FACENDO VALERE LA DIVERSA QUALITÀ DI CREDITORE PECUNIARIO - QUESTIONE NUOVA - CONFIGURABILITÀ.*

Il diritto al maggior danno da svalutazione monetaria, spettante per i crediti di lavoro in base all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e da determinarsi anche d'ufficio dal giudice, si differenzia nettamente, quanto a presupposti, condizioni di applicazione e Onere probatorio, dal diritto all'ulteriore risarcimento che, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., spetta al creditore che dimostri di aver subito dall'inadempimento un danno maggiore rispetto a quello ristorabile con gli interessi legali. Pertanto, costituisce questione nuova quella con la quale il creditore, dopo avere originariamente richiesto la rivalutazione del proprio credito ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., si dolga, poi, del mancato riconoscimento del maggior danno in base all'art. 1224 cod. civ.. (V 459/83, mass n 425252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)