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Sez. 1, Sentenza n. 13212 del 11/06/2014 (Rv. 631362 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Termine per l'emissione del lodo - Essenzialità - Controversia relativa a beni immobili - Proroga del termine per la pronuncia del lodo - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631362-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

In tema di arbitrato irrituale, trova applicazione l'art. 1722, n. 1, cod. civ., con la conseguenza che il mandato conferito agli arbitri per la pronuncia del lodo deve ritenersi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, da ritenersi essenziale. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, detto termine non è prorogabile se non con patto avente la forma scritta "ad substantiam", poiché il mandato (o la modifica dei termini di un mandato) a concludere un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve essere rilasciato per iscritto a pena di nullità; né, in mancanza della forma scritta, l'esistenza del patto di proroga può essere desunta da elementi presuntivi, quale il comportamento delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722 bis, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)