Sez. 1, Sentenza n. 574 del 30/01/1985 (Rv. 438785 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIA RELATIVA O DIRITTI REALI IMMOBILIARI - PATTO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRONUNCIA DEL LODO - PROVA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIA RELATIVA O DIRITTI REALI IMMOBILIARI - PATTO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRONUNCIA DEL LODO - PROVA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ.*
In tema di arbitrato irrituale qualora le parti abbiano rimesso a terzi la risoluzione di una controversia avente ad oggetto diritti reali immobiliari, il patto di proroga del termine per la pronuncia del lodo richiede la Forma scritta ad substantiam, in applicazione del principio secondo cui il mandato (o la modifica dei termini di un mandato) a concludere un negozio per il quale sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, deve essere rilasciato per iscritto a pena di nullità. In Mancanza di detta Forma scritta l'esistenza del patto di proroga non può essere desunta da elementi presuntivi, come il comportamento delle parti. (V 6239/82, mass n 423898; (V 1594/76, mass n 380346).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)