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Sez. L, Sentenza n. 10960 del 09/05/2013 (Rv. 626240 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Dipendenti di ente pubblico non economico - Prestazioni integrative a carico dell'ente o di apposito fondo - Natura - Previdenza integrativa - Esclusione - Fattispecie in tema di trattamenti in favore del personale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per effetto di polizze assicurative attivate presso l'INA.
Stato
decisa il 2013-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626240-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

Il trattamento previsto in favore del personale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per effetto di polizze assicurative attivate, in base alla convenzione sottoscritta in data 1° luglio 1963, singolarmente per ciascun dipendente, dallo stesso Istituto presso la compagnia di assicurazioni INA, e alimentate con un premio annuo calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione lorda dei lavoratori interessati (corrisposto in parte dall'I.N.F.N. e in parte dai lavoratori stessi), non ha natura di trattamento di previdenza integrativa, non essendo le relative prestazioni correlate esclusivamente al pensionamento ed essendo l'accensione delle polizze configurabile come beneficio accessorio del rapporto di lavoro, in quanto collegato sia alla retribuzione (per la determinazione della parte di premio posta a carico del dipendente), sia all'anzianità lavorativa maturata (per l'entità delle prestazioni ottenibili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 1, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 3, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 novies CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)