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Sez. U, Sentenza n. 21554 del 12/10/2009 (Rv. 609707 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente di ente pubblico non economico - Domanda di prestazioni previdenziali integrative a carico dell'ente o di apposito fondo - Riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - Criteri - Fattispecie antecedente al 30 giugno 1998.
Stato
decisa il 2009-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609707-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (cui ora corrisponde l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all'epoca della sua emanazione. (Fattispecie relativa ad una controversia riguardante la richiesta di alcuni dipendenti dell'ENEA, diretta ad ottenere il riconoscimento della riliquidazione del trattamento di previdenza integrativa, mediante accantonamenti annuali di somme pari al 20 per cento delle retribuzioni destinate ad alimentare una polizza assicurativa accesa presso l'INA, relativamente a un periodo anteriore al 30 giugno 1998).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)