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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12866 del 22/04/2022 (Rv. 664614 - 01)

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - REGIME - ACCESSORIETA' E SEPARAZIONI (ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE) | Accessori pertinenziali – Inclusione nel trasferimento del bene immobile – Mancata indicazione nell’atto di compravendita – Irrilevanza – Espressa volontà della loro esclusione - Necessità – Riconoscimento, nell’atto, del diritto di servitù di passo sulla pertinenza – Idoneità ad escludere la stessa dal trasferimento - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664614-01

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - REGIME - ACCESSORIETA' E SEPARAZIONI (ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE)

Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli, senza che possa in tal senso interpretarsi il riconoscimento, in capo all'acquirente, di una servitù di passaggio sulla comproprietà del bene accessorio (nella specie un cortile), potendo essa giustificarsi nell'intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell'acquirente, eccedente i limiti di comproprietà ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua.

Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)