Sez. 2, Sentenza n. 634 del 17/01/2003 (Rv. 559829 - 01)
BENI - PERTINENZE - REGIME - ACCESSORIETÀ E SEPARAZIONI (ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE) | Limiti - Applicabilità della disciplina alla compravendita di immobile - Fattispecie - Ratifica della promessa di vendita del rappresentante senza poteri - Pertinenze - Mancata menzione - Rilevanza - Esclusione.
BENI - PERTINENZE - REGIME - ACCESSORIETÀ E SEPARAZIONI (ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE)
Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli (nella fattispecie si lamentava la mancata menzione, nell'atto di ratifica della promessa di vendita del rappresentante senza poteri, della cantinola e del box dell'unità immobiliare oggetto del preliminare di vendita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)