diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13888 del 31/05/2013 (Rv. 627186 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Richiesta di rimborso IVA non dovuta in dichiarazione - Violazione amministrativa tributaria ex art. 5, quinto comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Configurabilità - Natura - Illecito di pericolo - Applicabilità dell'art. 10 legge n. 212 del 2000 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627186-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative tributarie in materia di IVA, la condotta sanzionata dall'art. 5, quinto comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, consistente nella richiesta di rimborso d'imposta non dovuta o eccedente il dovuto, prevede una violazione di pericolo, bastando la mera richiesta in sé e non occorrendo la percezione; ne consegue che tale violazione non può essere considerata meramente formale e non sanzionabile ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto la presentazione di simile richiesta in dichiarazione è astrattamente idonea a determinare, in caso di accoglimento, un debito di imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)