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Sez. 5, Sentenza n. 16422 del 05/08/2016 (Rv. 640657 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Richiesta di rimborso d'IVA non dovuta - Art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Illecito di pericolo - Applicabilità dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640657-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia d'IVA, la condotta di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, consistente nella richiesta di rimborso d'imposta non dovuta o eccedente il dovuto, integra una violazione di pericolo, che non è meramente formale e non ricade, pertanto, nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, senza necessità dell'effettiva percezione della somma, per cui non è sufficiente, al fine di escludere la punibilità, una volta formulata la richiesta di rimborso nella dichiarazione trimestrale, la rettifica nella successiva dichiarazione annuale, specialmente ove il ravvedimento del contribuente sia stato originato da una richiesta di chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)