Sez. 2, Sentenza n. 8097 del 08/04/2011 (Rv. 617689 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione amministrazione ex art. 93 codice della strada - Omessa richiesta del certificato di proprietà nel termine di legge - Illecito omissivo istantaneo - Prescrizione - Decorso - Dalla scadenza del termine.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di prescrizione delle violazioni amministrative, l'illecito previsto all'art. 93, comma 5, del codice della strada concernente la mancata richiesta del certificato di proprietà al pubblico registro automobilistico entro un termine prestabilito, si configura come illecito omissivo istantaneo, in quanto il termine di adempimento dell'obbligo (entro sessanta giorni dall'effettivo rilascio della carta di circolazione) è finale e perentorio, con la conseguenza che, una volta decorso, la situazione antigiuridica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata e la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 93 com. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)