Sez. 2, Sentenza n. 17348 del 08/08/2007 (Rv. 600572 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Illecito previsto dall'art. 126-bis, secondo comma, cod. strada - Incidenza delle cause di estinzione e di non punibilità e di eventuali modifiche legislative dell'illecito amministrativo presupposto - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento all'illecito previsto dall'articolo 126-bis, secondo comma, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2005 n. 27 il fatto si configura quale illecito istantaneo, in quanto il termine di adempimento dell'obbligo, nell'una e nell'altra specifica formulazione, è unico, cioè finale e non iniziale, sì che, una volta decorso, l'obbligato non è più in condizione di tenere utilmente la condotta imposta; - di conseguenza, nella configurazione di detto illecito non possono influire non solo le cause di estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto, successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria, ma neppure eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione di quest'ultimo, compresa la stessa "abolitio criminis".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 126 bis com. 2, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 164, Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)