Sez. 3, Sentenza n. 11808 del 09/06/2016 (Rv. 640197 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Contratto di locazione ad uso abitativo - Disdetta "immotivata" ex art. 2, comma 1, della l. n. 431 del 1998 - Requisiti formali - Prescrizione a pena di nullità - Esclusione - Disdetta effettuata da rappresentante della parte - Mandato in forma scritta - Necessità - Esclusione.
LOCAZIONE - DISDETTA
In tema di contratto di locazione ad uso abitativo, l'art. 2, comma 1, della l. n. 431 del 1998, nel disporre che la disdetta al termine del secondo periodo di durata contrattuale sia effettuata in forma scritta ed inviata a mezzo raccomandata, non ne sanziona l'inosservanza con la nullità, sicché sono ammissibili forme equipollenti purchè idonee ad evidenziare all'altra parte la volontà negoziale, derivandone altresì che, ove all'invio della lettera di disdetta provveda un rappresentante della parte, non è necessario il conferimento al medesimo di un mandato in forma scritta.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2 com. 1, Cod. Civ. art. 1325 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)