Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015 (Rv. 636227 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione ad uso abitativo - Forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 - Prescrizione "ad substantiam" - Violazione - Conseguenze - Nullità assoluta - Fondamento - Eccezioni - Nullità relativa in caso di forma verbale imposta dal locatore.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale; fa eccezione l'ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1 com. 4, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 n. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)