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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE | Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell’attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Costituzione in giudizio dell’erede universale dell’attore che fa proprie le conclusioni dell’attore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664439-02

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE

La morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza d'appello impugnata, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato dopo la

morte dell'attore in senso sostanziale, con conseguente nullità sia di tale giudizio, sia di quello di secondo grado).

Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)