Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27530 del 20/11/2017 (Rv. 646776 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE | PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE - Morte della parte attrice prima della notificazione della citazione - Effetti - Mandato al difensore - Estinzione - Eventuale giudizio - Nullità - Principio di ultrattività della procura - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE
La morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della "vocatio in ius" e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad "litem" oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)