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Sez. L, Sentenza n. 20235 del 24/09/2010 (Rv. 615272 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Trattamento pensionistico dovuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Decorrenza - Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata - Presentazione della domanda prima della maturazione dei requisiti - Possibilità.
Stato
decisa il 2010-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615272-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di trattamento pensionistico dovuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali, pur essendo previsto espressamente dagli artt. 1 e 3 della legge n. 414 del 1991 che la pensione di anzianità debba essere corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata, e sempre che siano maturate le condizioni di legge, tuttavia non è prescritto che la domanda debba essere necessariamente presentata contestualmente (o in un momento successivo) al maturarsi di tali condizioni, non potendosi, pertanto, ritenere inammissibile o irricevibile una domanda antecedentemente proposta, salvo il riconoscimento del trattamento pensionistico solo dal perfezionamento dei requisiti previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 414 art. 1, Legge 30/12/1991 num. 414 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)