Sez. L, Sentenza n. 8757 del 09/08/1995 (Rv. 493625 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Domanda di pensionamento anticipato ex art. 16 legge n. 155 del 1981 in pendenza d'un rapporto di lavoro - Inammissibilità - Perfezionamento del diritto a tale pensionamento con riguardo a tutti i suoi elementi - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a dipendente di azienda in crisi ed a presentazione della domanda in pendenza di un rapporto a tempo parziale con altra impresa ma sospeso ex art. 2110 cod. civ..
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Sussiste incompatibilità tra diritto al pensionamento anticipato, previsto dall'art. 16 della legge 23 aprile 1981 n. 155 (e successive disposizioni di proroga e modifica), e la pendenza di un rapporto di lavoro. Conseguentemente non può essere accolta la relativa domanda con riferimento al periodo in cui il lavoratore, risolto il rapporto di lavoro con l'impresa industriale in crisi, risulti ancora alle dipendenze di un altro datore di lavoro. Tuttavia - benché il terzo comma del citato art. 16 richieda la presentazione della domanda di pensione entro un termine di 60 giorni, decorrente, a seconda dei casi, dalla risoluzione del rapporto, dalla delibera del C.I.P.I. o dalla decorrenza del trattamento di integrazione salariale - non è necessario che all'atto della domanda la fattispecie costitutiva del diritto al pensionamento anticipato sia perfezionata con riguardo a tutti i suoi elementi, i quali, invece, possono intervenire anche successivamente (con riflesso sulla decorrenza del diritto pensionistico), purché entro i limiti temporali di applicabilità della normativa sul pensionamento anticipato. (Nella specie, il lavoratore all'epoca della risoluzione del rapporto con l'azienda in crisi e della presentazione della domanda di prepensionamento aveva ancora in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale con altra impresa, benché in regime di sospensione ex art. 2110 cod. civ., a causa di un infortunio che, secondo la sua deduzione, non ritenuta rilevante né in sede di merito né in sede di legittimità, aveva comportato la totale riduzione della capacità lavorativa e quindi l'impossibilità di un'effettiva ripresa del lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)