Sez. L, Sentenza n. 2952 del 05/05/1980 (Rv. 406694 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - MISURA DEI RATEI DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA - DETERMINAZIONE - ERRORE - RIPETIZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - MISURA DEI RATEI DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA - DETERMINAZIONE - ERRORE - RIPETIZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Allorquando l'errore riguarda la Determinazione della misura dei ratei della pensione di riversibilita, di cui l'assicurato sia gia in godimento, trova applicazione l'art 2033 cod civ che legittima l'ente previdenziale a ripetere la somma indebitamente erogata, e non l'art 80 del RD 28 agosto 1924, n 1422, il quale non riguarda l'ipotesi di errore successivo all'emanazione del provvedimento di assegnazione della pensione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)