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Sez. L, Sentenza n. 8295 del 10/11/1987 (Rv. 455889 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ART. 80, ULTIMO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - AMBITO DI APPLICAZIONE - RETTIFICHE DI ERRORI ATTINENTI ALLA SOLA ASSEGNAZIONE ORIGINARIA DELLA PENSIONE - SUCCESSIVI ATTI DI VARIAZIONI DEL CONTENUTO DEL DIRITTO PER REVISIONI, RILIQUIDAZIONI E CONCESSIONI DI SUPPLEMENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455889-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ART. 80, ULTIMO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - AMBITO DI APPLICAZIONE - RETTIFICHE DI ERRORI ATTINENTI ALLA SOLA ASSEGNAZIONE ORIGINARIA DELLA PENSIONE - SUCCESSIVI ATTI DI VARIAZIONI DEL CONTENUTO DEL DIRITTO PER REVISIONI, RILIQUIDAZIONI E CONCESSIONI DI SUPPLEMENTI - ESCLUSIONE.*

L'ultimo comma dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (il quale dispone che le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale e che, in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, non dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati) costituisce una norma eccezionale, che è applicabile solo ai casi da essa espressamente previsti, e cioè ai casi di rettifiche di errori attinenti alla sola assegnazione della pensione, intesa come originario atto costitutivo della posizione pensionistica, per il quale, anche in considerazione della necessità del successivo avviso all'interessato, deve ritenersi prescritto l'Obbligo della scrittura. Pertanto, la stessa norma è inapplicabile (tanto più se concorra la Mancanza di un vero e proprio provvedimento formale e del relativo avviso all'interessato) nell'ipotesi di successivi Atti dell'i.N.P.S. che importino variazioni del contenuto del diritto, come revisioni, riliquidazioni e concessioni di supplementi. (V 7446/86, mass n 449495; (V 679/86, mass n 444238; (V 653/86, mass n 444222; (V 5611/82, mass n 423372; (V 2952/80, mass n 406694; (contra 4861/87, mass n 453486; (contra 543/83, mass n 425323; (contra 5202/80, mass n 409029).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)