Sez. U, Sentenza n. 301 del 03/02/1967 (Rv. 326119 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - LIMITI DI AMMISSIBILITA - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - LIMITI DI AMMISSIBILITA - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - ESCLUSIONE.*
Il ricorso allo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziarie in materia civile, regolato dagli artt 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n 794, ha per presupposto indispensabile l'esistenza del rapporto professionale. Pertanto, quando il cliente contesti la sussistenza di siffatto rapporto, viene meno la possibilita di ricorrere alla procedura speciale ed occorre procedere con il rito ordinario. (Cfr 16'66; 1901'64).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)