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Sez. 2, Sentenza n. 2142 del 25/06/1968 (Rv. 334308 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N. 794 - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE ANCHE DELL'INCARICO DI AVVOCATO - GIUDIZIO ORDINARIO- DEFINIZIONE CON SENTENZA - IMPUGNABILITA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1968-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334308-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N. 794 - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE ANCHE DELL'INCARICO DI AVVOCATO - GIUDIZIO ORDINARIO- DEFINIZIONE CON SENTENZA - IMPUGNABILITA IN APPELLO.*

Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi professionali in materia civile presuppone la Mancanza di una contestazione del rapporto di clientela per cui se il cliente esclude il conferimento anche dell'incarico di avvocato insieme con quello di procuratore il processo, qualora siano in contestazione gli onorari di avvocato, oltre che le competenze di procuratore, deve svolgersi nella Forma ordinaria con la garanzia del doppio grado di giurisdizione, e la decisione deve essere emessa con sentenza, impugnabile con l'appello. (V. 301-67, mass. N. 326119 n.1491-66, mass. N.322964).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)