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Sez. 6 - , Sentenza n. 5471 del 17/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280835 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE | Condotta di partecipazione – Necessità di una relazione bilaterale tra il singolo e l’associazione – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280835-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE

In tema di associazione internazionale con finalità di terrorismo, la partecipazione all'Isis o ad analoghe organizzazioni di matrice jihadista, che propongono una formula di adesione "aperta", richiede non solo la volontà del soggetto di aderire e dare il proprio concreto supporto alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio, ma anche la consapevolezza, sia pur mediata o indiretta, di tale adesione da parte del gruppo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata desunta l'affiliazione all'ISIS dell'imputato sulla base della partecipazione in rete a gruppi chiusi di condivisione della ideologia jihadista, della ricezione dall'ufficio informazioni dello Stato islamico di filmati di esaltazione delle missioni suicide, della disponibilità di un cellulare utilizzabile come innesco di ordigni esplosivi e dalla dichiarata appartenenza a tale organizzazione, intercettata in carcere e riscontrata dalle segnalazioni allo "Schenghen Information System").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)