Sez. 6, Sentenza n. 14503 del 19/12/2017 Cc. (dep. 29/03/2018) Rv. 272730 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE | Condotta di partecipazione - Adesione ideologica - Necessità di un collegamento tra il singolo e l'associazione - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE
In tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art.270-bis cod.pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale dell'appello di rigetto della richiesta cautelare, in quanto non era stata adeguatamente valutata la circostanza che l'indagato, in occasione di un periodo di detenzione all'estero, aveva avuto contatti diretti con appartenenti all'Isis, elemento che, unitamente alla militanza ideologica ed al contenuto delle conversazioni intercettate, avrebbe potuto far deporre a favore dell'effettiva esistenza di un collegamento con l'organizzazione terroristica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)