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Sez. U, Sentenza n. 5475 del 18/05/1995 (Rv. 492327 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - IN GENERE | Clausola attributiva di competenza ad un giudice di uno stato contraente - Inclusione tra le condizioni stampate su una polizza di carico - Requisiti stabiliti dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 novembre 1968 - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492327-01

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - IN GENERE

alla stregua di quanto affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza n. 71/83 del 19 giugno 1984, la clausola attributiva di competenza ad un giudice di uno Stato contraente, figurante tra le condizioni stampate su una polizza di carico, soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 novembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804) se il consenso delle due parti circa le condizioni della polizza di carico contenente detta clausola sia stato manifestato per iscritto; oppure se la clausola attributiva di competenza abbia costituito oggetto di un precedente accordo verbale fra le parti che la concerne espressamente e di cui la polizza di carico, firmata dal vettore, dev'essere considerata la conferma scritta; oppure se la polizza di carico rientri nell'ambito dei rapporti commerciali correnti fra le parti e sia in tal modo provato che detti rapporti sono disciplinati dalle condizioni generali contenenti tale clausola.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/11/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)