Sez. U, Sentenza n. 6328 del 11/07/1997 (Rv. 505921 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Contratto di agenzia - Stipulato tra agente italiano e società britannica - Clausola negoziale attributiva della giurisdizione esclusiva all'autorità giudiziaria inglese - Validità - Condizioni - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Contrariamente al disposto normativo di cui all'art. 2 cod. proc. civ., l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (il cui nuovo testo, modificato dall'art. 11 della Convenzione del Lussemburgo del 1978, e dalla convenzione di Donosia - S. Sebastian, prescrive che la clausola attributiva della giurisdizione deve essere conclusa per iscritto, o verbalmente con conferma scritta, o in una forma ammessa dalle pratiche tra le parti, ovvero, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere) consente alle parti di un rapporto obbligatorio la predeterminazione convenzionale del giudice nazionale competente in deroga alle norme previste, in precedenza (artt. 2 e ss.), dalla stessa Convenzione, pur con la esclusione di quelle di cui agli artt. 12, 15 e 16, relative a fattispecie ritenute non derogabili in via assoluta dal legislatore comunitario "quoad iurisdictionis". È da ritenersi, pertanto, legittima la clausola in deroga, stipulata tra una società britannica ed un suo agente italiano, che indichi nella legge e nell'autorità giurisdizionale inglese, rispettivamente, la normativa ed il giudice di riferimento per la composizioni delle eventuali, future controversie tra le parti, non ostando a ciò il limite dell'ordine pubblico, di cui all'art. 31 delle previgenti preleggi al cod. civ., giusta il disposto dell'art. 25 delle medesime (ove, nella individuazione della legge regolatrice delle obbligazioni, era fatta salva, in ogni caso, la diversa volontà delle parti), dell'art. 1 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (attributivo di analoga facoltà di scelta alle parti), dell'art. 57 della recente legge 31 maggio 1995 n. 218 (contenente espresso riferimento alla citata Convenzione di Roma "ratione materiae"). La validità della predetta clausola non è, poi, condizionata alla sua specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma secondo, cod. civ., esigendosi, all'uopo, (secondo l'interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia 14 dicembre 1976) la sola esistenza di "serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Preleggi art. 31, Legge 21/06/1971 num. 804, Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)