Sez. 2, Sentenza n. 1452 del 17/05/1974 (Rv. 369547 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - CENSURE SPECIFICHE DI PARTE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - CENSURE SPECIFICHE DI PARTE.*
Il giudice, quando segue il parere del consulente tecnico circa la soluzione di una determinata questione di indole tecnica, non ha l'Obbligo di esporre le ragioni per le quali ritiene di accogliere le conclusioni del consulente medesimo, ma e tenuto a dare adeguata risposta alle critiche mosse dalle parti alla consulenza stessa purche specifiche e circostanziate, e ritenendosi disattese per implicito tutte le altre argomentazioni non specificamente formulate ed incompatibili con l' iter logico-giuridico della decisione. (Conf 925'73, mass n 363290).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)