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Sez. 2, Sentenza n. 925 del 03/04/1973 (Rv. 363290 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363290-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica, non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al giudizio del consulente tecnico. Peraltro, ove la parte abbia formulato censure che, se ritenute fondate, postulerebbero una soluzione opposta e diversa, il giudice e, invece, tenuto a prendere in esame i rilievi proposti e a darvi una risposta e qualora si limiti a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente tecnico incorre nel vizio di omesso esame di punto decisivo della controversia. (Conf 1482/70, mass n 347320).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)