Sez. U, Sentenza n. 11484 del 01/08/2002 (Rv. 556535 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Pronuncia di annullamento autoesecutiva, in conseguenza dell'interpretazione della norma applicabile da parte del C.d.S. - Esorbitanza dei limiti della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
In tema di decisioni del Consiglio di Stato di cui si lamenti esorbitanza dei limiti della giurisdizione, la pronuncia con cui il supremo organo di giustizia amministrativa confermi la sentenza del TAR di annullamento delle delibere di opposizione delle graduatorie di un concorso (nella specie, per la promozione a dirigente dell'ENAV) per illegittima composizione della relativa commissione giudicatrice (nella specie, per difetto di un requisito soggettivo di un componente) deve ritenersi autoesecutiva (tale, cioè, da non consentire all'ente destinatario dell'annullamento alcun potere discrezionale di scelta tra diverse modalità di esecuzione del giudicato, dovendosi semplicemente provvedere alla nomina di una nuova commissione - nella specie, con esclusione del componente incompatibile -), sicché, costituendo tale autoesecutività una conseguenza diretta ed immediata dell'interpretazione e dell'applicazione di una norma di legge (e non l'effetto di una volontà del giudice di sostituirsi all'amministrazione nella determinazione di una tra le possibili modalità di esecuzione della decisione), risulta del tutto inconfigurabile qualsivoglia profilo di eccesso di potere giurisdizionale da parte del C.d.S..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)