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Sez. U, Sentenza n. 1908 del 04/03/1997 (Rv. 502780 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ex art. 111 Cost. - Configurabilità - Condizioni - Autoesecutività della pronuncia di annullamento costituente conseguenza diretta dell'interpretazione, da parte del giudice amministrativo, della norma applicabile - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502780-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Con riguardo alle decisioni del Consiglio di Stato l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma terzo Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito è configurabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimatà del provvedimento amministrativo impugnato, ma sia stata strumentale ad una concreta e diretta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante, che si sostituisce a quella dell'amministrazione, estrinsecandosi in una pronuncia autoesecutiva avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. Tale sconfinamento non può, invece essere ravvisato quando l'autoesecutività della pronuncia di annullamento rappresenta soltanto la conseguenza diretta dell'interpretazione, da parte del giudice amministrativo, della norma di legge applicabile al caso (nella specie, norma prescrivente i requisiti per la partecipazione ad un pubblico concorso) e quindi l'effetto costitutivo della decisione, non anche il superamento dei confini posti alla giurisdizione rispetto all'amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)