Sez. 3, Sentenza n. 16062 del 08/03/2001 Ud. (dep. 20/04/2001) Rv. 219694 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Disposizioni in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari - Di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 109 del 1992 - Rapporto di specialità - Esclusione.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
Tra la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da non attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, non sussiste alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)