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Sez. 3, Sentenza n. 5372 del 23/03/1998 Ud. (dep. 07/05/1998) Rv. 210518 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE | Termine minimo di consumazione scaduto - Frode in commercio - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210518-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE

La sola offerta di un prodotto alimentare con termine minimo di consumazione scaduto senza essere accompagnata da alcun comportamento idoneo a trarre in inganno l'acquirente quale lo spostamento nel tempo o l'alterazione del termine minimo di consumazione indicato dal produttore, non integra il delitto tentato o consumato di frode in commercio, perché difetta sia l'elemento costitutivo della consegna di una cosa diversa da quella dichiarata sia perché il t.m.c. ha una funzione di garanzia e non comporta necessariamente il venir meno delle caratteristiche nutrizionali e di freschezza dell'alimento. (Nella fattispecie, relativa a cibo venduto con termine di scadenza superato, la Corte ha ritenuto configurabile soltanto l'illecito amministrativo di cui all'art.18 del D.L.G. n.109 del 1992.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)