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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8481 del 06/04/2018 (Rv. 648144 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE | OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE - Divieto di subappalto ex art. 118 della legge n. 163 del 2006 - Applicabilità al contratto di cd. “nolo a caldo” - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648144-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

In tema di appalto di opere pubbliche, il divieto di subappalto sancito nell'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, che trova il suo fondamento nel principio già cristallizzato nell'art. 21, comma 1, della L. n. 646 del 1982, si estende anche al c.d. nolo a caldo, caratterizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore non solo un macchinario ma anche un proprio dipendente con una specifica competenza in ordine al suo utilizzo, non solo per il chiaro tenore letterale della norma che impone a tutti i soggetti affidatari di eseguire in proprio il contratto ma anche venendo in rilievo una normativa volta alla tutela preventiva dalla ingerenza della criminalità anche mafiosa nella esecuzione degli appalti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)