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Sez. 2, Sentenza n. 713 del 15/01/2014 (Rv. 629062 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE | Divieto di subappalto ex art. 21 della legge n. 646 del 1982 - Estensione al subappalto a catena - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629062-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

L'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che vieta all'appaltatore di opere pubbliche di concedere in subappalto le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente, contemplando un reato di pericolo, non riguarda solo il rapporto tra appaltante ed appaltatore originario, con la conseguenza che la sanzione della nullità del contratto per contrarietà ad un divieto espresso di legge si estende a tutti gli eventuali successivi subappalti, restando altrimenti consentita l'elusione della norma ogniqualvolta il primo subappalto sia stato autorizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)