Sez. 5, Sentenza n. 16019 del 29/07/2005 (Rv. 585316 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi pensione - Disciplina ex d.lgs. n. 124 del 1993 - Regime - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - In misura proporzionale - Ambito applicativo - Fondi con patrimonio "direttamente investito in beni immobili" - Nozione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di fondi previdenziali integrativi, l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche recate dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, nel prevedere che ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, "sia direttamente investito in beni immobili" si applichi l'imposta sostitutiva nella misura proporzionale dello 0, 50%, non fa riferimento necessariamente e soltanto ad un fondo dotato di autonoma soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 2117 cod. civ., in quanto l'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore e la mancanza di eccezioni rendono la previsione normativa comprensiva anche dei casi in cui, di fatto, determinati beni immobili siano destinati a garanzia dei trattamenti pensionistici integrativi (nel caso di specie, concernente fondi preesistenti al 28 aprile 2003, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, il giudice di merito aveva accertato che l'istituto di credito, datore di lavoro, aveva attribuito una stabile destinazione a singoli e ben individuati beni immobili ad esso appartenenti, con ciò stesso vincolandoli al raggiungimento dello scopo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 14 com. 3, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 5, Cod. Civ. art. 2117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)