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Sez. 5, Sentenza n. 16021 del 29/07/2005 (Rv. 585317 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi pensione - Disciplina ex d.lgs n. 124 del 1993 - Regime - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - In misura proporzionale - Esenzioni o eccezioni - In relazione allo stato di liquidazione del fondo - Previsione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585317-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di fondi previdenziali integrativi, l'art. 14 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche recate dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'assoggettare i fondi pensione di cui all'art. 1 dello stesso decreto ad un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi) dello 0, 125% del valore netto del fondo, non opera - come, del resto, la più articolata normativa successiva in materia: art. 12 della legge n. 335 del 1995, art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, d.lgs. 12 aprile 2001, n. 168 - alcuna eccezione o esenzione in relazione a particolari situazioni del fondo, come (nel caso di specie) lo stato di liquidazione dello stesso, conseguente a sopravvenuta mancanza di contribuzioni sulla base di nuovi accordi collettivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 14, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 5, Decreto Legisl. 12/04/2001 num. 168, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)