Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003 Cc. (dep. 26/03/2003) Rv. 223636 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Legge 7 novembre 2002 n. 248 modificativa della sua disciplina - Violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge 7 novembre 2002 n. 248, modificativa della disciplina della rimessione, nella parte in cui dispone l'immediata applicabilità delle norme in essa contenute ai processi in corso, in essi compresi quelli nel quali la relativa richiesta fosse stata già proposta, in quanto il precetto inteso a garantire la precostituzione per legge del giudice naturale è comunque osservato quando l'organo decidente è istituito dalla legge sulla base di criteri generali e non fissati in vista di singoli procedimenti. (V. Corte cost., 28 maggio 1987 n. 207; Corte cost., 10 dicembre 1981 n. 185).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Legge 07/11/2002 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)