Sez. 6, Sentenza n. 19191 del 07/02/2013 Ud. (dep. 03/05/2013) Rv. 255129 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - CORTE D'ASSISE | Associazione di tipo mafioso pluriaggravata - Giudizio di appello - Art. 2 della legge n. 52 del 2010 attributiva al tribunale della competenza per tutti i delitti comunque aggravati di associazione di tipo mafioso - Competenza della Corte di Appello anche in caso di giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato dal g.u.p. in epoca precedente alla modifica normativa - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - CORTE D'ASSISE
È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 25 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6 aprile 2010, n. 52, nella parte in cui deve intendersi disponga la competenza della Corte di appello per il giudizio di secondo grado avverso le sentenze emesse dal giudice per l'udienza preliminare in ordine ai reati di promozione, direzione ed organizzazione di associazione di tipo mafioso in epoca precedente a detta modifica normativa, quando per il giudizio ordinario relativo a tali fattispecie era competente la Corte di Assise, in quanto il nuovo riparto di competenza e la sua operatività sono stati stabiliti in generale riferimento a tutti i procedimenti.
Riferimenti normativi: Legge 06/04/2010 num. 52 art. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)