Sez. 5, Sentenza n. 5190 del 19/04/2000 (Rv. 535895 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - ALTRI COMPONENTI NEGATIVI | Reintegrazione del capitale di una società in caso di perdite - Emissione di nuove azioni - Sottoscrizione delle nuove azioni - Natura consensuale dell'operazione contrattuale - Conseguenze in tema di momento di perfezionamento del conferimento da parte del singolo socio, e di sua rilevanza e di sua apprezzabilità ai fini della sua valutazione come componente negativa del reddito.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - ALTRI COMPONENTI NEGATIVI
La reintegrazione del capitale di una società in caso di perdite, postula nuovi conferimenti, che possono essere effettuati dai vecchi, come da nuovi soci nel caso in cui i primi abbiano rinunciato all'esercizio del diritto d'opzione o siano stati, per altro verso, privati della possibilità di esercitare tale diritto. L'operazione - che richiede il concorso della volontà della società (manifestata attraverso la delibera di emissione delle nuove azioni) e dei soci (espressa con la sottoscrizione delle azioni emesse) - si configura come "contratto consensuale". Deve quindi ritenersi che essa si perfezioni per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti, e che - conseguentemente - il versamento del prezzo di emissione rilevi quale adempimento di un impegno contrattuale già assunto, e non già quale elemento integrante della fattispecie costitutiva. Il principio di "competenza" stabilito in generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917/86, implica - d'altronde - che gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui l'operazione abbia manifestato i propri effetti (positivi o negativi) sul patrimonio dell'impresa; momento che, in difetto di una contraria indicazione legislativa, deve essere individuato, nel caso in specie, in quello in cui il contratto può ritenersi concluso. Da ciò consegue che, ai fini dell'imputazione in bilancio dei conferimenti diretti ad integrare il capitale perduto di un'altra società, così come deve prescindersi dalla data in cui essi siano stati materialmente eseguiti, non può neppure aversi riguardo al momento in cui si sia verificata la perdita, poiché quest'ultimo rappresenta il semplice presupposto dei conferimenti, e rimane quindi estraneo alla realizzazione della loro fattispecie costitutiva e al dispiegarsi dei loro effetti. Da ciò discende, altresì, che unico elemento da prendere pertanto in considerazione, ai fini che qui interessano, sia quello costituito - appunto - dall'incontro dei consensi tra la società conferitaria ed il socio conferente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)