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Sez. 5, Sentenza n. 13595 del 11/06/2007 (Rv. 599661 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Società per azioni - Acquisto di azioni di altra società non liberate - Esposizione in bilancio del debito verso la società controllata per i conferimenti non ancora effettuati dai soci cedenti - Deducibilità dal reddito imponibile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599661-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

Dal reddito imponibile di una società commerciale, la quale abbia acquistato azioni non liberate di altra società, non è possibile dedurre l'importo dei relativi decimi non ancora versati dai soci cedenti (importo del quale, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., nel testo vigente "ratione temporis", l'acquirente delle azioni risponde in solido col cedente), per due ragioni: sia perché nessuna norma consente tale deduzione dall'imponibile; sia perché sono deducibili dalla base imponibile solo le componenti negative del reddito certe nella loro esistenza e obiettivamente determinabili nel loro ammontare, e tale non è il costo in questione, la cui deducibilità è ammessa solo nell'esercizio e nella misura in cui sarà effettivamente sostenuto (fattispecie relativa a controversia anteriore all'introduzione dell'art. 54, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, il quale ha dettato una disciplina ad hoc per l'incremento di valore delle immobilizzazioni finanziarie derivanti da partecipazioni di controllo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/06/1994 num. 416, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Legge 08/08/1994 num. 503

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)