Sez. 3, Sentenza n. 8488 del 03/08/1995 (Rv. 493546 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Promessa di vendita di più fondi uno dei quali oggetto del diritto di prelazione del coltivatore - Indicazione sul preliminare di un prezzo complessivo - Obbligo del coltivatore di versamento del prezzo nel termine fissato dall'art. 8, comma sesto della legge n. 590 del 1965 - Insussistenza - Decadenza dal diritto di prelazione - Esclusione - Obbligo del proprietario di specificazione del prezzo - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Nel caso in cui il fondo, per il quale il coltivatore abbia il diritto di prelazione, venga promesso in vendita ad un terzo unitamente ad altri fondi con l'indicazione d un prezzo complessivo, il coltivatore che non provveda al versamento del prezzo nel termine fissato dall'art. 8, comma sesto, della legge n. 590 del 1965, decorrente dalla notificazione di detto preliminare, non decade dal diritto di prelazione, non potendo farsi carico al coltivatore stesso l'onere di individuare quale parte del prezzo complessivo sia attribuibile al fondo in ordine al quale vanti il diritto di prelazione e costituendo la specificazione del prezzo un obbligo posto dalla citata legge a carico del proprietario.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)