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Sez. 3, Sentenza n. 8669 del 09/08/1991 (Rv. 473449 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Simulazione del prezzo indicato nel preliminare di vendita - Dal proprietario - Deduzione dell'avente diritto alla prelazione agraria effettuata con la dichiarazione di esercizio del diritto - Obbligo di pagamento del prezzo da parte del medesimo, nel termine previsto dall'art. 8 sesto comma della legge n. 590 del 1965 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473449-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

L'avente diritto alla prelazione agraria, il quale, nel dichiarare di volere esercitare il relativo diritto, deduca la simulazione del prezzo indicato nel preliminare di vendita dal notificandogli proprietario, deve ugualmente versare il prezzo nel termine previsto dall'art. 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590, senza poter pretendere di far decorrere il termine dalla data della sentenza che accerti la simulazione del prezzo, non trovando applicazione in tema di esercizio della prelazione le disposizioni dettate dalla legge 8 gennaio 1979 n. 2 per l'ipotesi di esercizio del riscatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)